18 Agosto2020

Decreto agosto: welfare raddoppiato e esentasse

Decreto sostegni

Aggiornamenti e specifiche riguardanti il welfare nel decreto agosto in vigore da sabato 15 agosto 2020

Importanti, e attese, novità sul fronte del welfare aziendale: con il cosiddetto “decreto agosto” in vigore dal 15 agosto scorso, si prevede il raddoppio del limite di esenzione fiscale per beni e servizi ceduti dall’azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali. La validità dell’agevolazione  è limitata al 2020 e prevede l’innalzamento a 516,46 euro rispetto agli attuali 258,23. Una modifica che a più riprese era stato richiesta dalle parti sociali e che ora è stata finalmente approvata. Del resto, come noto, i fringe benefits, o welfare aziendale, sono non imponibili IRPEF in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Tali compensi in natura sono riconoscibili anche ad personam, al singolo dipendente in forma libera o anche contrattualizzata. Da ricordare anche che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa (allargato al 12 gennaio dell’anno successivo), per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente; per avere diritto all’agevolazione tale evento deve verificarsi entro il 31 dicembre 2020 (12 gennaio 2021.) le imprese hanno quindi un tempo limitato per fruire e far fruire ai propri dipendenti tale agevolazione.

Inoltre viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.

Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza. Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo e della ristorazione, che sono tra quelli maggiormente colpiti. È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche. Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi.

 

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