2 Marzo2020

Un futuro da società benefit. Per i provider del welfare aziendale

fringe benefit

Per i provider di welfare aziendale c’è un futuro da “società benefit”. La suggestione/provocazione viene da Giovanni Scansani, consulente, co-founder di Valore Welfare (la società acquisita alla fine del 2019 da BluBe di Cirfood). L’intervento integrale nella sezione “Dossier”

Per Giovanni Scansani il tema è questo: affrontare e discutere il ruolo “sociale” del provider di welfare aziendale. L’obiettivo del profitto, parametro essenziale di ogni attività imprenditoriale, potrebbe non essere l’unico, accompagnato da una o più “finalità di beneficio comune”. Vocazione universalistica del welfare integrativo; orizzonte integrativo del welfare aziendale con il welfare sociale, di comunità e di territorio; compenetrazione con gli obiettivi del Terzo settore, a pieno titolo competitor delle società che distribuiscono servizi di welfare alle aziende e ai loro dipendenti: tutte ragioni che dovrebbero sollecitare una riflessione attiva proprio sul ruolo “sociale” dei provider. Per Scansani c’è già una cornice normativa: la definizione delle “società benefit”, varata in Italia con la legge di Bilancio del 2016 (la 208/2015, la stessa che ha dato il via all’esplosione del fenomeno del welfare aziendale!). Una tipologia che oggi conta circa 500 imprese.

Ma perché i provider potrebbero, quasi “naturalmente”, collocarsi nell’area delle “società benefit”, si chiede Scansani? “Lo si può desumere dalla lettura del comma 376 dell’articolo 1 della legge 208/2015 che riassume l’impostazione generale voluta dal Legislatore. Con tale disposizione, infatti, s’intende “promuovere la costituzione e favorire la diffusione di (…) società benefit che (…) oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune” le quali, in una con l’operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente”, devono essere rivolte a “persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse”. Quest’ultima espressione (“altri portatori di interesse”) – aggiunge Scansani – si riferisce a soggetti (o gruppi di soggetti) coinvolti dall’attività della società benefit, tra i quali – ponendosi dalla prospettiva dell’attività svolta da un provider – rientrano a pieno titolo i lavoratori (oltre che del provider stesso) anche delle imprese da esso servite (così come, ovviamente, anche i committenti, i fornitori e gli enti locali)”.

Al centro dell’agire della società benefit “sta dunque il perseguimento di una o più “finalità di beneficio comune”, ossia la ricerca di uno o più effetti positivi (o la riduzione di uno o più effetti negativi) rispetto ad una o più delle categorie di stakeholder con le quali i provider, come qualsivoglia impresa, normalmente si relazionano nel loro quotidiano operare” continua Scansani nel suo dossier.

E ancora: “Il provider che acquisisca la qualifica di società benefit è dunque un soggetto che dovrà porsi questo obiettivo di rendicontazione e di misurazione (coordinabile con le rendicontazioni di sostenibilità di molte tra le imprese committenti) che oltretutto comporterebbe un avanzamento di non secondaria importanza per il consolidamento del rilievo sociale delle prassi di welfare aziendale”.

Marco Barbieri

Leggi il dossier integrale firmato da Giovanni Scansani

 

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