È in vigore il DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Decreto Aiuti-bis che prevede per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR
Poco prima della pausa estiva, il 9 agosto 2022, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le misure fiscali per il welfare aziendale, le quali confermano il valore del welfare come strumento di sostegno alle persone in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Il documento ministeriale si concentra quindi sulle misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, industria e politiche sociali. Nello specifico, per quest’ultime, l’articolo 12 riporta:
1. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 43.
I soggetti attivi nel mondo del welfare sociale e aziendale auspicano tuttavia che tali misure possano diventare una costante normativa, non solo in periodi di emergenza.
L’educazione finanziaria potenzia il welfare aziendale
Novembre 18, 2024