22 Settembre2022

Verso quota 2000: la nuova soglia dei fringe benefit?

fringe benefit

Giovanni Scansani, docente a contratto del Laboratorio di Progettazione di Piani di Welfare Aziendale in Università Cattolica, offre degli spunti sulle questioni relative ai fringe benefit alla luce delle nuove elezioni politiche

In questi giorni, da più parti, è stato posto l’accento sulle (scarse) proposte avanzate dai partiti in materia di Welfare Aziendale (WA). Dal loro esame sembra potersi ricavare che si sia quasi formato un fronte trasversale (da FdI a ItaliaViva e Azione) che vorrebbe elevare la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit sino all’importo di 2.000 euro.

Su tale ipotesi si sono espressi anche autorevoli commentatori tra i quali, dalle colonne de “Il CorriereEconomia” e con la consueta robustezza argomentativa, Alberto Brambilla (“Itinerari Previdenziali”), cui ha fatto seguito l’adesivo pensiero di un altro attento osservatore come Giuliano Cazzola (con un articolo apparso su “ilSussisidario.net”). Spunti utilissimi non solo per il dibattito, ma anche perché chi li esprime ha certamente competenze ben diverse e superiori rispetto a quei politici che sembrano riferirsi al Welfare Aziendale più come ad una buzzword utile alla propaganda che come risultato di una riflessione più profonda in termini di future policy.

La lettura di alcuni commenti (e tra questi anche quello di “Percorsi di Secondo Welfare” a firma di Valentino Santoni) sembra, almeno in qualche misura, rimandare ad una visione che, pur risalente nel tempo (correva l’anno 2013), è tuttora valida. Si tratta di una proposta sulla quale avevano speso il loro autorevole pensiero Tiziano Treu e l’indimenticato Carlo Dell’Aringa i quali, in vista di “una razionalizzazione del sistema”, suggerivano di “puntare al superamento progressivo dell’attuale frammentazione degli interventi” e guardando all’esperienza di altri Paesi europei, proponevano di “puntare a un’estensione delle esenzioni fiscali e contributive (…) entro un tetto massimo onnicomprensivo” (“tetto” che in Francia, all’epoca, era già di €. 3.000). Questa soglia, precisavano, dovrebbe applicarsi a tutti i benefit ritenuti meritevoli per i loro contenuti sociali (si veda C. Dell’Aringa, T. Treu, “Introduzione”, in “Welfare: dalla crisi alle opportunità”, ARIEL Monografie, Roma, 2013).

Si tornerà su quest’ultima precisazione che potrebbe (dovrebbe) poter caratterizzare future e più concrete proposte post elettorali.

Fringe benefit oggi

Tornando ai fringe benefit ricordiamo che la soglia ordinaria di esenzione è pari a 258,23 euro (art. 51, c. 3. TUIR) e che, solo per il 2022, essa è stata elevata a 600 euro (art. 12, D.L. 115/2022 – cd. Decreto “Aiuti bis) con l’apertura al possibile rimborso delle varie utenze domestiche (una misura senz’altro utile anche in vista dello Smart Working “in bolletta”, ossia quello che, in assenza dell’attivazione del benefit suddetto, scaricherà sui lavoratori una parte dell’incremento dei costi aziendali per l’energia e la climatizzazione dei luoghi di lavoro). La soglia di 600 euro, quindi, è ora un limite complessivo che include anche erogazioni in cash (dirette o a rimborso) e non solo il valore di quanto corrisposto in kind (beni e/o dei servizi). Prima del decreto “Aiuti bis” l’erogazione in cash (o gli equivalenti rimborsi) era consentita solo all’interno delle (e neppure per tutte le) prestazioni facenti parte del paniere del WA (è il caso, ad esempio, di quanto previsto dall’art. 51, c. 2, lett. d-bis, lett. f-bis e lett. f-ter del TUIR). Occorre infine precisare che l’erogazione in cash (o il rimborso) utile ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale di cui al novellato comma 3 dell’art. 51 TUIR si riferisce solo ed esclusivamente al “pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Distinguere il grano dal loglio

Ora, la proposta di un innalzamento dell’esenzione relativa ai fringe benefit potrebbe accendere il faro su un aspetto sin qui discusso solo tra i più avveduti addetti ai lavori e di non secondaria importanza, benché non idoneo a farsi piegare alle esigenze di certa propaganda (e quindi, come tale, di difficile trasmissione alla maggior parte dei politici): la necessità di preservare la meritorietà degli interventi, ossia l’obiettivo di dare – ad un tempo – maggiore sostegno ai redditi conseguendo le finalità “sociali” insite nelle misure adottate, perché è proprio (e solo) il loro rilievo “sociale” che giustifica, sul piano giuridico, il trattamento fiscale di maggior favore (per lavoratori ed imprese) delle iniziative di WA.

Ritorna, così, una vecchia, ma pur sempre attualissima questione: distinguere il grano dal loglio (e così torniamo a Treu e a Dell’Aringa), ossia separare (con un diverso e più favorevole trattamento fiscale) le iniziative che perseguono il reale sostegno di necessità sociali rilevanti (e proprio per questo più meritorie) da altre che, pur legittime, hanno un pregio “sociale” innegabilmente inferiore.

Per fare un esempio: nessuno nega l’utilità dei viaggi e dello svago (ci mancherebbe!), ma sul piano collettivo (perché è la collettività tutta che paga il favor fiscale di cui gode il WA, come di ogni altro “sgravio” riconosciuto a specifiche categorie di contribuenti), non vi è chi non veda come la cura degli anziani e/o dei figli minori, l’assistenza ai disabili e ai lavoratori caregiver o gli interventi a sostegno alla genitorialità, abbiano ben altra importanza sociale (e quindi collettiva).

E poi non si tratta solo di fiscalità.

Verso “KPI sociali”?

Non sarebbe male ipotizzare anche un sistema incentivante (premiale) per le aziende che possano rendicontare con precisione cos’abbiano realizzato e quanto abbiano investito per le persone che in essere lavorano, estendendo tale misurazione anche agli impatti sulle famiglie dei lavoratori e sull’economia territoriale attivando, così, percorsi virtuosi e capaci di generare valore non solo (direttamente) per i beneficiari delle misure di WA, ma anche (indirettamente) per la collettività tutta. Una sorta di premio di risultato “responsabile” il cui conseguimento, a livello corporate, potrebbe essere agganciato a dei “KPI sociali”.

Del resto, almeno in parte, va già nella direzione del riconoscimento del pregio sociale di alcune iniziative di WA (dunque non di tutte) la recente disciplina degli appalti finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR (art. 47, D.L. 77/2021, conv. in Legge 108/2021) e considerando poi la più ampia materia dei Sustainable Development Goals (SDGs) non vi è dubbio alcuno dell’utilità che può essere ascritta ad una puntuale rendicontazione delle iniziative di WA cui, come detto, poter associare un loro riconoscimento rispetto ad un apporto che possa dirsi “integrato” alla (c’è qui un quid pluris rispetto all’essere solo “integrativo” della) complessiva offerta pubblica locale dei servizi di rilievo sociale.

Analogamente incentivi specifici potrebbero riguardare le aziende che abbiano prescelto il meccanismo della “rete” per rafforzare o realizzare le proprie politiche di WA dimostrandosi così capaci di mettere a far comune non solo i bisogni emersi, ma anche le risposte messe in campo, in ciò coinvolgendo i territori nei quali quelle imprese abbiano sede (tramite l’ingaggio di realtà della cooperazione sociale non meno che degli enti locali). Da qui, poi, ulteriori possibili premialità laddove tali progetti possano estendersi a sinergie più ampie capaci di riguardare in definitiva la stessa cittadinanza (della quale, del resto ed in quei territori, sono espressione anche i lavoratori di quelle stesse aziende, nonché i loro familiari).

Le idee non mancano e questi sono solo alcuni spunti. Ci sarà, tra qualche giorno, qualche politico che vorra assumersi l’onere (che potrebbe forse anche diventare un onore) di portare avanti un similare percorso?

Giovanni Scansani

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